Personale

Statuto

ART. 9 – PERSONALE

1. Le assunzioni avvengono nel rispetto delle normative vigenti sul collocamento secondo i criteri di selezione che assicurano in modo oggettivo e trasparente l'accertamento della idoneità alle funzioni.

2. Gli atti di assunzione del personale devono essere asseverati e autorizzati dalla Camera di Commercio.

3. Al personale si applica il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle aziende del terziario e dei servizi. Le assunzioni avvengono per livelli funzionali.

4. Può essere assunto, nei casi previsti dalla legge, personale con contratto a tempo determinato, per esigenze temporanee.

5. L'Azienda speciale può avvalersi di personale camerale, previo accordo con la Camera di Commercio

 

 

 

 

 

 

Ultima modifica
Mer 08 Feb, 2023